Art. 12 Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014. 1. Il comma 1 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato. 2. L'alinea e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 sono sostituiti nel modo seguente: «2. Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilita', fermo restando quanto stabilito all'art. 136, comma 1, lettera b); b) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; c) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a-bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresi' gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorche' di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio; d) fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonche' le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresi' gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorche' in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;». 3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti: «e-bis) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98; e-ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;». 4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 , e' abrogata. 5. Al comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 1 e 2 «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2». 6. Dopo il comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «3-bis. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, e' disciplinata dall'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).». 7. Il comma 5 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «5. In alternativa alla SCIA, puo' essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 200.».