Art. 12 
 
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina  statale.
  Modifiche alla disciplina sulle  opere  ed  interventi  soggetti  a
  SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 135 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
abrogato. 
  2. L'alinea e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art.
135 della  legge  regionale  n.  65/2014  sono  sostituiti  nel  modo
seguente: 
  «2. Sono soggetti a SCIA: 
    a)  gli  interventi  necessari  al  superamento  delle   barriere
architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze  dei
disabili, anche se comportano aumento  dei  volumi  esistenti  oppure
deroga  agli  indici  di  fabbricabilita',  fermo   restando   quanto
stabilito all'art. 136, comma 1, lettera b); 
    b) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera
a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire   parti,   anche
strutturali, degli edifici, sempre che  non  alterino  la  volumetria
complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti  interventi
non possono comportare mutamenti della destinazione  d'uso.  Tra  gli
interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche  quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari
con esecuzione di opere anche  se  comportanti  la  variazione  delle
superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'  del   carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva e la
sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; 
    c) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera
a-bis), gli interventi di restauro  e  di  risanamento  conservativo,
ossia  quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio   e   ad
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di  opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  anche  il  mutamento   delle
destinazioni d'uso purche' con  tali  elementi  compatibili,  nonche'
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi.  Tali  interventi  comprendono  il  rinnovo
degli  elementi  costitutivi   dell'edificio,   l'inserimento   degli
elementi  accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi   estranei   all'organismo
edilizio. Gli  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo
comprendono  altresi'   gli   interventi   sistematici   volti   alla
conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici  ancorche'  di
recente origine, eseguiti nel  rispetto  degli  elementi  tipologici,
formali e strutturali dell'organismo edilizio; 
    d) fermo restando quanto previsto dall'art.  134,  comma  2,  gli
interventi di ristrutturazione edilizia  conservativa,  ossia  quelli
rivolti  a  trasformare  l'organismo  edilizio  mediante  un  insieme
sistematico di opere non comportanti la demolizione del  medesimo  ma
che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto  o  in
parte  diverso  dal  precedente.  Tali  interventi   comprendono   il
ripristino  o  la  sostituzione  di   alcuni   elementi   costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi ed impianti, nonche' le eventuali innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi  comprendono  altresi'
gli interventi di recupero dei sottotetti a fini  abitativi  eseguiti
nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  8
febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); 
    e) gli interventi pertinenziali che comportano la  realizzazione,
all'interno del resede di  riferimento  o  in  aderenza  all'edificio
principale, di un volume aggiuntivo non superiore  al  20  per  cento
della volumetria  complessiva  dell'edificio  medesimo,  compresa  la
demolizione  di  volumi  secondari  facenti  parte  di  un   medesimo
organismo edilizio e la  loro  ricostruzione,  ancorche'  in  diversa
collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali  interventi
comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla  copertura
dell'edificio principale;». 
  3. Dopo la lettera  e)  del  comma  2  dell'art.  135  della  legge
regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti: 
  «e-bis) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili,  o  di  loro
parti, eseguiti in assenza di opere edilizie,  nei  casi  individuati
dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle  funzioni
di cui all'art. 98; 
  e-ter) le demolizioni di edifici o  di  manufatti  non  contestuali
alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;». 
  4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n.
65/2014 , e' abrogata. 
  5. Al comma 3 dell'art. 135 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «ai commi 1 e 2 «sono sostituite dalle  seguenti:  «al  comma
2». 
  6. Dopo il comma 3 dell'art. 135 della legge regionale  n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'installazione di impianti e manufatti per la  produzione,
distribuzione  e  stoccaggio  di  energia,  soggetta   a   SCIA,   e'
disciplinata dall'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005,  n.
39 (Disposizioni in materia di energia).». 
  7. Il comma 5 dell'art. 135 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. In alternativa alla SCIA, puo' essere richiesto il permesso  di
costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a),  b),  c),
d),  e)  e  g).  In  tali  casi  la   violazione   della   disciplina
urbanistico-edilizia resta comunque soggetta  all'applicazione  delle
sanzioni di cui all'art. 200.».