Art. 13 
 
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina  statale.
  Modifiche  alla  disciplina  sull'attivita'  di  edilizia   libera.
  Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 136 della legge regionale  n.  65/2014,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei
piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque,  nel  rispetto
delle altre normative di settore aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico  sanitarie,  di  quelle  relative
all'efficienza  energetica,  di  tutela  dal  rischio  idrogeologico,
nonche' delle disposizioni di cui al Codice,  i  seguenti  interventi
sono eseguiti senza titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b) fermo restando quanto previsto all'art. 135, comma 2,  lettera
a), gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di ascensori esterni,  oppure  di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita'  agricola  e   delle   pratiche   agro-silvopastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e) l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con
strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive
di parti in  muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
agricola; 
    f) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di  cui
all'art. 34, comma 6-bis, della legge regionale n. 3/1994 , nel  sito
in  cui  e'  autorizzato   l'appostamento   fisso   per   l'esercizio
dell'attivita' venatoria ai sensi della medesima legge  regionale.  I
manufatti  devono  essere   rimossi   in   assenza   della   suddetta
autorizzazione; 
    g) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali  e
comunali in materia  di  contenimento  dell'impermeabilizzazione  del
suolo,  compresa  la  realizzazione  di   intercapedini   interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle  acque  a  fini
irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili; 
    h) le aree ludiche senza fini di  lucro,  quali  sistemazioni  di
spazi  esterni  per  il  gioco   e   il   tempo   libero   attraverso
l'installazione di manufatti semplicemente ancorati  al  suolo  senza
opere murarie, e gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali
degli edifici.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n.  65/2014  dopo
la lettera a) sono inserite le seguenti: 
  «a-bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di
cui all'art. 135, comma 2, lettera c), qualora  tali  interventi  non
riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
  a-ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale  la
cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali
dell'edificio principale;». 
  3. Le lettere b), d), e) e g) del comma 2 dell'art. 136 della legge
regionale n. 65/2014 sono abrogate. 
  4. Dopo la lettera  f)  del  comma  2  dell'art.  136  della  legge
regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti: 
  «f-bis) le opere di reinterro e scavo  non  connesse  all'attivita'
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la
coltivazione di cave e torbiere; 
  f-ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di  merci
o materiali che non comportino trasformazione  permanente  del  suolo
stesso; 
  f-quater) fermo restando quanto previsto dal comma  1,  ogni  altra
trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base  alla
presente legge, non sia soggetta a  permesso  di  costruire  e  SCIA,
purche'  non  vi   sia   interessamento   delle   parti   strutturali
dell'edificio.». 
  5. Il comma 3 dell'art. 136 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'installazione di impianti  e  manufatti  per  la  produzione,
distribuzione e stoccaggio di energia che  non  necessita  di  titolo
edilizio, e' disciplinata  dall'art.  17  della  legge  regionale  n.
39/2005.». 
  6. Al comma 4 dell'art. 136 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «e g)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a-bis),  a-ter),
f-bis), f-ter) ed f-quater)». 
  7. Il comma 5 dell'art. 136 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui  al  comma   4,   ove   la
comunicazione di fine lavori sia  accompagnata  dalla  documentazione
per  a  variazione  catastale,  ove   prescritta,   quest'ultima   e'
tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti  uffici
dell'agenzia delle entrate.». 
  8. Al comma 7 dell'art. 136 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «lettere a),  d)  ed  e)  «sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettera a)». 
  9. Al comma 8 dell'art. 136 della legge  regionale  n.  65/2014  la
parola: «g) «e' sostituita dalle seguenti: «a-bis)». 
  10. Il comma 9 dell'art. 136 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «9.  Lo  sportello  unico  effettua  controlli  a  campione   sulle
comunicazioni relative agli interventi di cui al  comma  2.  Per  gli
interventi di cui alle lettere c), c-bis) ed f), la percentuale delle
comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo e' pari  almeno
al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di  cui
al comma 2, detta percentuale e' pari  almeno  al  10  per  cento  di
quelle  presentate.  Il  comune  puo'  disporre  l'effettuazione   di
controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.».