Art. 16 Modifiche alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 65/2014. 1. Il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 , e' sostituito dal seguente: « 1. La regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresi' le modalita' di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell'invio telematico degli stessi.». 3. Il comma 2 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato. 4. Il comma 4 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, e' preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione puo' provvedere direttamente l'interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990. In mancanza, l'acquisizione e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 142, comma 10.». 5. Il comma 5 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti: a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali; b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.». 6. Il comma 7 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato. 7. Il comma 11 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 81/2008, l'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA e' preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, puo' essere riavviata solo dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del decreto legislativo n. 81/2008, da' atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attivita' edilizie).». 8. Al comma 14 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «SCIA «sono inserite le seguenti: «e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00 «e le parole «di cui all'art. 145 «sono soppresse. 9. Il comma 15 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 215.».