Art. 16 
 
Modifiche alla disciplina sulle disposizioni  generali.  Regolamento.
  Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 65/2014. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014  ,  e'
sostituito dal seguente: 
  « 1. La regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e  di
intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da  allegare
alla  richiesta  di  permesso  di  costruire,  alla   SCIA   e   alla
comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata   (CILA),   anche   con
riferimento agli interventi  ricadenti  in  zone  soggette  a  tutela
paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale  n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il regolamento di cui al  comma  1  definisce  altresi'  le
modalita' di redazione e presentazione degli  elaborati  progettuali,
anche ai fini dell'invio telematico degli stessi.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 141 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
abrogato. 
  4. Il comma 4 dell'art. 141 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti  di  assenso
comunque  denominati,  necessari  per  l'esecuzione  dei  lavori,  e'
preliminare  al  rilascio  del  permesso   di   costruire.   A   tale
acquisizione puo' provvedere direttamente  l'interessato  tramite  lo
sportello unico allegando la relativa documentazione alla  richiesta,
oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi
dell'art.  14,  comma  2,  della  legge  n.  241/1990.  In  mancanza,
l'acquisizione e' effettuata con le modalita' di  cui  all'art.  142,
comma 10.». 
  5. Il comma 5 dell'art. 141 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. I  compiti  di  verifica  della  rispondenza  del  progetto  ai
requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti: 
    a) al professionista abilitato,  che  rilascia  al  riguardo  una
dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni
tecnico discrezionali; 
    b)  all'azienda  USL  competente,  nei  casi   di   deroga   alle
disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.». 
    6. Il comma 7 dell'art. 141 della legge regionale n.  65/2014  e'
abrogato. 
  7. Il comma 11 dell'art. 141 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del  titolo
IV, capo I, del decreto  legislativo  n.  81/2008,  l'esecuzione  dei
lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA e'
preclusa in caso di inosservanza, da  parte  del  committente  o  del
responsabile dei  lavori,  degli  obblighi  a  loro  derivanti  dagli
articoli  90,  93,  99  e  101   dello   stesso decreto   legislativo
n. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei  lavori.
L'esecuzione dei lavori previsti dal  permesso  di  costruire,  dalla
SCIA o dalla CILA, puo' essere  riavviata  solo  dopo  l'ottemperanza
agli obblighi. La notifica  preliminare,  oltre  a  contenere  quanto
disposto dall'allegato XII  del decreto legislativo  n. 81/2008,  da'
atto  dell'avvenuta  redazione  del   piano   di   sicurezza   e   di
coordinamento,   ove   previsto,   certificato   dal   professionista
abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003,  n.
64 (Norme per la prevenzione  delle  cadute  dall'alto  nei  cantieri
edili.  Modifiche  alla  legge  regionale  14  ottobre  1999,  n.  52
concernente la disciplina delle attivita' edilizie).». 
  8. Al comma 14 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014  dopo
la parola: «SCIA «sono inserite le seguenti: «e,  relativamente  alla
CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00
a euro 1.000,00 «e le parole «di cui all'art. 145 «sono soppresse. 
  9. Il comma 15 dell'art. 141 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «15. Le norme regolamentari regionali recanti  istruzioni  tecniche
sulle misure preventive  e  protettive  di  cui  al  comma  13,  sono
direttamente  applicabili  e  prevalgono  su  eventuali  disposizioni
difformi dei regolamenti edilizi  comunali.  La  mancata  o  difforme
realizzazione delle misure preventive  e  protettive  previste  dalle
norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle  sanzioni
amministrative di cui all'art. 215.».