Art. 17 
 
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina  statale.
  Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 142 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse. 
  2. Al comma 6 dell'art. 142 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «ai commi 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti:  «al  comma
8». 
  3. Al comma 7 dell'art. 142 della legge  regionale  n.  65/2014  la
parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici». 
  4. Il comma 10 dell'art. 142 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano
stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre
amministrazioni,  necessari   per   l'esecuzione   dei   lavori,   il
responsabile  del  procedimento,  fermi  restando   gli   adempimenti
previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai  sensi
del capo IV della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto disposto  dal
Codice e dal regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   13   febbraio   2017,   n.   31   (Regolamento   recante
individuazione   degli   interventi    esclusi    dall'autorizzazione
paesaggistica    o    sottoposti    a    procedura     autorizzatoria
semplificata).». 
  5. Il comma 11 dell'art. 142 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «11. Il provvedimento finale,  da  comunicare  all'interessato,  e'
adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta  di
cui al comma 8, o dall'esito della conferenza dei servizi di  cui  al
comma  10.  Qualora  sia  indetta  la  conferenza  di   servizi,   la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta  nei
termini di cui al capo IV  della  legge  n.  241/1990,  e',  ad  ogni
effetto, titolo per la realizzazione  dell'intervento.  Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  lo  sportello  unico  abbia  comunicato
all'istante i motivi che ostano  all'accoglimento  della  domanda  ai
sensi dell'  art.  10-bis  della  legge  241/1990.  Gli  estremi  del
permesso di costruire sono indicati nel cartello  esposto  presso  il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.». 
  6. Al comma 12 dell'art. 142 della legge regionale  n.  65/2014  le
parole: «ai commi 8 e 10 «sono sostituite dalle seguenti:  «al  comma
8». 
  7. Il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «13.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   l'adozione   del
provvedimento conclusivo, ove il comune non  abbia  opposto  motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli
relativi  all'assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistici   o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV
della legge 241/1990.». 
  8. Dopo il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per
gli interventi di cui all'art. 135, comma  5,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.». 
  9. Il comma 14 dell'art. 142 della legge regionale  n.  65/2014  e'
abrogato.