Art. 17 Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 2 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse. 2. Al comma 6 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8». 3. Al comma 7 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici». 4. Il comma 10 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).». 5. Il comma 11 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, e' adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della legge n. 241/1990, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell' art. 10-bis della legge 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.». 6. Al comma 12 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 8 e 10 «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8». 7. Il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «13. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV della legge 241/1990.». 8. Dopo il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «13-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'art. 135, comma 5, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.». 9. Il comma 14 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.