Art. 19 
 
Modifiche alla disciplina della SCIA. Modifiche  all'art.  145  della
                     legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 145 della legge  regionale
n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141,  comma  5»  sono
soppresse. 
  2. Il comma 10 dell'art. 145 della legge regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico  abilitato,
contestualmente all'attestazione  asseverata  di  cui  all'art.  149,
comma 1,  comunica  gli  estremi  dell'avvenuta  presentazione  della
variazione  catastale  conseguente  alle  opere   realizzate   oppure
trasmette  dichiarazione  che  le   stesse   non   hanno   comportato
modificazioni del classamento.».