Art. 20 
 
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina  statale.
  Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. La rubrica dell'art. 147 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituita dalla seguente: «Istanza di  acquisizione  degli  atti  di
assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA ». 
  2. Il comma 1 dell'art. 147 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini della realizzazione degli interventi  di  cui  all'art.
134, comma 2, e all'art. 135, l'interessato richiede  allo  sportello
unico di acquisire tutti gli atti  di  assenso  comunque  denominati,
necessari  per  l'intervento  edilizio.  Tale  istanza  puo'   essere
presentata contestualmente alla SCIA. Ai  fini  dell'acquisizione  di
tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza  di  servizi  ai
sensi del capo IV della  legge  n.  241/1990  ,  fatto  salvo  quanto
disposto dal Codice e dal decreto del Presidente della  Repubblica n.
31/2017 ». 
  3. Il comma 2 dell'art. 147 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e  dell'istanza
di acquisizione di tutti gli atti  di  assenso  comunque  denominati,
necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo'  dare  inizio
ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico
dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In
caso di esito negativo di  tale  conferenza,  la  SCIA  e'  priva  di
effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all'art. 146.». 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale  n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche
alla CILA di cui all'art. 136, comma 4, qualora siano necessari  atti
di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento
edilizio.».