Art. 21 Modifiche alla disciplina concernente la conformita' e l'agibilita' delle opere. Modifiche all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 1. La rubrica dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformita'. Attestazione asseverata di agibilita'». 2. Al comma 1 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «certificano» e' sostituita dalla seguente: «attestano». 3. Al comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «La certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'attestazione» e la parola «attesta» e' sostituita dalla seguente: «assevera». 4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «lavori di» sono inserite le seguenti: «restauro e risanamento conservativo,». 5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «restauro e risanamento conservativo o di» sono soppresse. 6. Il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformita' di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico: a) l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2; b) il certificato di collaudo statico di cui all'art. 175, oppure, per gli interventi di cui all'art. 175, comma 4-bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) la dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'art. 141, comma 15; d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi; f) la copia del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.». 7. Dopo il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «3-bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. ». 8. Dopo il comma 3-bis dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «3-ter. L'agibilita' decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.».