Art. 21 
 
Modifiche alla disciplina concernente la conformita'  e  l'agibilita'
  delle opere.  Modifiche  all'art.  149  della  legge  regionale  n.
  65/2014 
 
  1. La rubrica dell'art. 149 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituita dalla  seguente:  «Ultimazione  dei  lavori.  Attestazione
asseverata di conformita'. Attestazione asseverata di agibilita'». 
  2. Al comma 1 dell'art. 149 della legge regionale  n.  65/2014,  la
parola: «certificano» e' sostituita dalla seguente: «attestano». 
  3. Al comma 2 dell'art. 149 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole:  «La  certificazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«L'attestazione» e la parola «attesta» e' sostituita dalla  seguente:
«assevera». 
  4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 149 della legge  regionale
n. 65/2014, dopo le parole: «lavori di» sono  inserite  le  seguenti:
«restauro e risanamento conservativo,». 
  5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 149 della legge  regionale
n. 65/2014 le parole: «restauro e risanamento conservativo o di» sono
soppresse. 
  6. Il comma 3 dell'art. 149 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformita' di cui  al
comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al
titolo VII, capo  II,  entro  quindici  giorni  dall'ultimazione  dei
lavori  di  finitura  dell'intervento,  il  soggetto  avente   titolo
trasmette allo sportello unico: 
    a)  l'attestazione  del  direttore  dei  lavori  o,  qualora  non
nominato, di un professionista abilitato che assevera la  sussistenza
delle condizioni di cui al comma 2; 
    b) il certificato  di  collaudo  statico  di  cui  all'art.  175,
oppure, per gli interventi di  cui  all'art.  175,  comma  4-bis,  la
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
    c) la dichiarazione di conformita' delle  opere  realizzate  alle
norme  igienico-sanitarie,  alla  normativa  vigente  in  materia  di
accessibilita' e superamento delle barriere  architettoniche  e  alle
norme regolamentari regionali di cui all'art. 141, comma 15; 
    d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione  di  aggiornamento
catastale; 
    e) la dichiarazione dell'impresa installatrice,  che  attesta  la
conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di sicurezza, igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  prescritte
dalla disciplina vigente oppure,  ove  previsto,  il  certificato  di
collaudo degli stessi; 
    f) la copia del fascicolo di cui all'art. 91,  comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 81/2008, ove  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo ne sia prevista la formazione.». 
  7. Dopo il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale  n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto  della
attestazione  asseverata  nei  casi  indicati  al  comma  2  comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00  a
500,00 euro. ». 
  8. Dopo il comma 3-bis  dell'art.  149  della  legge  regionale  n.
65/2014 e' inserito il seguente: 
  «3-ter. L'agibilita' decorre dalla  data  in  cui  la  attestazione
asseverata   perviene   allo   sportello   unico,   corredata   della
documentazione di cui al comma 3.».