Art. 25 Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive. Modifiche all'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine puo' essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «2-bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole.».