Art. 25 
 
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina  statale.
  Modifiche relative ai termini per  il  rilascio  del  parere  della
  commissione  regionale  per  la  valutazione  della  compatibilita'
  paesaggistica  delle  attivita'  estrattive.   Modifiche   all'art.
  153-bis della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 e'
sostituito dal seguente: 
  «2. I pareri della commissione  sono  vincolanti  e  devono  essere
rilasciati entro sessanta giorni. Il termine puo' essere sospeso  per
una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni,  per
l'acquisizione di integrazioni documentali.». 
  2. Dopo il comma 2  dell'art.  153-bis  della  legge  regionale  n.
65/2014 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere
si intende reso in senso favorevole.».