Art. 3 
 
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina  statale.
  Modifiche alla disciplina del programma  aziendale  pluriennale  di
  miglioramento  ambientale.  Modifiche  all'art.  74   della   legge
  regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 74 della  legge  regionale  n.  65/2014  le
parole  da:  «,  che  verificano  «a:  «documenti  integrativi  «sono
soppresse. 
  2. Il comma 4 dell'art. 74 della  legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «4.  Per  l'approvazione  del  programma  aziendale,   il   comune,
verificata  la   completezza   e   la   regolarita'   formale   della
documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del  capo
IV della legge n. 241/1990, per verificare la conformita' urbanistica
e  acquisire  tutti  i  pareri,  nulla  osta  o   assensi,   comunque
denominati, di altre amministrazioni pubbliche,  compresi  il  parere
della provincia di conformita'  al  PTC  o  il  parere  della  citta'
metropolitana di conformita' al PTCM, nonche' il parere della regione
di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi
edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di  piano
attuativo, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13, si applica
la procedura di cui all'art. 111.».