Art. 3 Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 le parole da: «, che verificano «a: «documenti integrativi «sono soppresse. 2. Il comma 4 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarita' formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, per verificare la conformita' urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformita' al PTC o il parere della citta' metropolitana di conformita' al PTCM, nonche' il parere della regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'art. 111.».