Art. 38 Raccordo normativo. Modifiche all'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 2 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «dal» e' eliminata. 2. Al comma 3 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 134, comma 2, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.».