Art. 38 
 
Raccordo normativo. Modifiche all'art. 204 della legge  regionale  n.
                               65/2014 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 204 della legge  regionale  n.  65/2014  la
parola: «dal» e' eliminata. 
  2. Al comma 3 dell'art. 204 della legge  regionale  n.  65/2014  la
parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 204 della legge regionale  n.  65/2014
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
agli interventi edilizi di cui all'art. 134,  comma  2,  in  caso  di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la  formazione  del
titolo.».