Art. 39 
 
Raccordo normativo. Modifiche all'art. 206 della legge  regionale  n.
                               65/2014 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 206 della legge  regionale  n.  65/2014  la
parola «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00». 
  2. Il comma 3 dell'art. 206 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Le sanzioni previste dal presente articolo si  applicano  anche
agli interventi e alle opere di cui all'art. 134,  comma  2,  nonche'
agli interventi e alle opere di cui all'art. 135,  comma  2,  lettera
d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma
1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, eseguiti in parziale difformita' dalla SCIA.».