Art. 39 Raccordo normativo. Modifiche all'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 2 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 la parola «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00». 2. Il comma 3 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'art. 134, comma 2, nonche' agli interventi e alle opere di cui all'art. 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, eseguiti in parziale difformita' dalla SCIA.».