Art. 4 
 
Modifiche alla disciplina degli interventi  sul  patrimonio  edilizio
  esistente con destinazione d'uso non agricola.  Modifiche  all'art.
  79 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 della  legge  regionale
n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli «e dopo la parola: «b)» sono inserite le seguenti:  «e
136, comma 2, lettera a)». 
  2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 79 della  legge  regionale
n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli» e dopo la parola: «c)» sono inserite le seguenti:  «,
e 136, comma 2, lettera a-bis), non comportanti  frazionamento  delle
unita' immobiliari». 
  3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 79 della  legge  regionale
n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli» e dopo la parola: «a)» sono inserite le seguenti:  «e
136, comma 1, lettera b)». 
  4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della  legge  regionale
n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli «e la parola: «c)» e' eliminata  e  sono  inserite  le
seguenti: «b) e 136, comma 2, lettera a),». 
  5. Dopo la  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  79  della  legge
regionale n. 65/2014 e' inserita la seguente: 
  «a-bis) gli interventi di restauro e risanamento  conservativo,  di
cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a
bis), comportanti frazionamento delle unita' immobiliari;». 
  6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 79 della  legge  regionale
n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli» e dopo la parola «e)» sono inserite le  seguenti:  «e
136, comma 2, lettera a-ter)».