Art. 43 
 
Introduzione  delle  limitazioni  all'attivita'  edilizia.  Modifiche
  all'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Alla fine della rubrica dell'art. 222 della legge  regionale  n.
65/2014 sono aggiunte le parole: «e  disposizioni  specifiche  per  i
comuni dotati di regolamento urbanistico vigente  alla  data  del  27
novembre 2014». 
  2. Il comma 1 dell'art. 222 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
abrogato. 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 222 della legge regionale  n.  65/2014
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nei cinque anni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, i comuni dotati di  regolamento  urbanistico  vigente
alla data  del  27  novembre  2014,  possono  adottare  ed  approvare
varianti al  piano  strutturale  e  al  regolamento  urbanistico  che
contengono  anche  previsioni  di  impegno  di  suolo  non  edificato
all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato,  come  definito
dall'art.  224,  previo  parere  favorevole   della   conferenza   di
copianificazione di cui all'art. 25.». 
  4. Dopo il comma 2-bis  dell'art.  222  della  legge  regionale  n.
65/2014 e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla
data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2,  non
sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1,  lettere
a), b), b-bis), f) ed l), fino  a  quando  il  comune  non  avvii  il
procedimento per la formazione  del  nuovo  piano  strutturale.  Sono
comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate  ai
sensi del comma 2-bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende
agricole, gli interventi previsti  da  piani  attuativi  approvati  e
convenzionati; sono altresi'  ammessi  gli  interventi  convenzionati
comunque denominati la cui convenzione sia stata  sottoscritta  entro
il termine di cui al comma 2.».