Art. 5 
 
Modifica  del  termine  del  procedimento  di  formazione  del  piano
  strutturale e della variante generale. Modifiche all'art. 93  della
  legge regionale n. 65/2014. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 93 della  legge  regionale  n.  65/2014  la
parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
  2. Al comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 dopo la
parola: «b)», sono inserite le seguenti «b-bis),». 
  3. Il comma 5 dell'art. 93 della  legge  regionale  n.  65/2014  e'
abrogato.