Art. 5 Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 65/2014. 1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 2. Al comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b)», sono inserite le seguenti «b-bis),». 3. Il comma 5 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.