Art. 53 
 
               Adeguamento dei riferimenti normativi. 
       Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio  2005,
n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: «7»  sono
inserite le seguenti: «7-bis,». 
  2. Nell'alinea del  comma  5  dell'art.  17  della legge  regionale
n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136,
comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non
necessitano» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto di  quanto
disposto dall'art. 136, comma 2, lettera  a),  della legge  regionale
n. 65/2014, e fermo restando la preventiva  comunicazione  asseverata
di cui al comma 4 dello stesso art. 136, non necessita». 
  3. Nell'alinea del  comma  6  dell'art.  17  della legge  regionale
n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136,
comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non
necessitano di titolo abilitativo,  anche  ai  sensi  della  presente
legge,» sono sostituite dalle  seguenti:  «Non  necessita  di  titolo
abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n.
65/2014,». 
  4. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale  n.  39/2005,
e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  Non  necessita  di  titolo  abilitativo,  ai  sensi  della
presente legge e della legge  regionale  n. 65/2014,  l'installazione
delle pompe di calore aria-aria di  potenza  termica  utile  nominale
inferiore a 12 chilowatt.». 
  5. Il comma 10 dell'art. 17 della legge  regionale  n.  39/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «10. Per finalita' di monitoraggio energetico,  in  relazione  agli
interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato  provvede  a
dare preventiva comunicazione al comune.».