Art. 53 Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: «7» sono inserite le seguenti: «7-bis,». 2. Nell'alinea del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non necessitano» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso art. 136, non necessita». 3. Nell'alinea del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 65/2014,». 4. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, e' inserito il seguente: «7-bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 65/2014, l'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.». 5. Il comma 10 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 e' sostituito dal seguente: «10. Per finalita' di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.».