Art. 55 
Coordinamento delle disposizioni della legge regionale  n. 65/2014  e
  della legge regionale n. 68/2011. Modifiche all'art. 90 della legge
  regionale n. 68/2011 
  1. Alla fine del numero 2) della lettera b) del comma  1  dell'art.
90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme  sul  sistema
delle autonomie locali), sono inserite le parole: «.  In  alternativa
ai pareri  relativi  ai  procedimenti  in  materia  paesaggistica  e'
considerata  la  costituzione  di   un   ufficio   cui   compete   la
responsabilita'  del  procedimento  amministrativo  per  il  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica;». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 8 settembre 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 30 agosto 2017. 
 
  (Omissis).