Art. 55 Coordinamento delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014 e della legge regionale n. 68/2011. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 1. Alla fine del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono inserite le parole: «. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica e' considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilita' del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 settembre 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 agosto 2017. (Omissis).