Art. 8 
 
Modifica  del  termine  del  procedimento  di  formazione  del  piano
  operativo e delle  varianti.  Modifiche  all'art.  96  della  legge
  regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 96 della  legge  regionale  n.  65/2014  la
parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
  2. Al comma 2 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 dopo la
parola: «b),» sono inserite le seguenti: b-bis),». 
  3. Il comma 4 dell'art. 96 della  legge  regionale  n.  65/2014  e'
abrogato.