Art. 8 Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 2. Al comma 2 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» sono inserite le seguenti: b-bis),». 3. Il comma 4 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.