(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 4 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte. Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale n. 38/2007 1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte). - 1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016. Nel bando di gara sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilita' e le modalita' di verifica, anche a campione mediante sorteggio, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. 2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, la soglia di anomalia e' ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.».