Art. 2 Disposizioni in merito alle decadenze sospese ai sensi della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2 1. I comuni, in conseguenza della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n. 12/2011, come sostituito dal regolamento regionale 15 maggio 2017, n. 8 (Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), possono disporre la revoca delle decadenze sospese ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»). 2. Per le decadenze revocate ai sensi del comma 1 non e' dovuto il corrispettivo di cui all'art. 6, comma 8, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 14 (Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione del l' art. 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale») e le somme spettanti all'ente gestore sono rideterminate, dalla data di applicazione del corrispettivo stesso, mediante l'applicazione dell'ordinario canone di locazione.