Art. 2 
 
Disposizioni in merito alle decadenze sospese ai  sensi  della  legge
                    regionale 20 marzo 2017, n. 2 
 
  1. I comuni, in conseguenza della rivalutazione effettuata ai sensi
dell'art. 15 del regolamento regionale n.  12/2011,  come  sostituito
dal regolamento regionale 15 maggio 2017, n. 8 (Modifiche all'art. 15
del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n.  12  «Regolamento  delle
procedure di assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  sociale,  in
attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge  regionale  17  febbraio
2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), possono  disporre
la revoca delle decadenze sospese ai sensi dell'art.  7  della  legge
regionale 20 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni in materia  di  decadenza
dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.  Modifiche  alla
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di  edilizia
sociale»). 
  2. Per le decadenze revocate ai sensi del comma 1 non e' dovuto  il
corrispettivo di cui all'art. 6, comma 8, del regolamento regionale 4
ottobre 2011, n.  14  (Regolamento  dei  canoni  di  locazione  degli
alloggi di edilizia sociale in attuazione del l' art.  19,  comma  2,
della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3  «Norme  in  materia  di
edilizia  sociale»)  e  le  somme  spettanti  all'ente  gestore  sono
rideterminate, dalla data di applicazione del  corrispettivo  stesso,
mediante l'applicazione dell'ordinario canone di locazione.