Art. 4 
 
                     Disposizioni straordinarie 
 
  1. I comuni hanno facolta' di  disporre,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  rinnovo  delle
sistemazioni  temporanee  non  prorogate  o  rinnovate  nei   termini
previsti dalla legge regionale n. 4/2015.