Art. 5 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le  assegnazioni,  al  di  fuori  delle  graduatorie  ordinarie,
effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale  17
febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), a  favore
dei nuclei oggetto della disposizione di cui  all'art.  1,  non  sono
incluse nell'aliquota percentuale  di  assegnazioni  effettuabili  ai
sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010. 
  2. I comuni trasmettono  alla  Regione,  a  fini  di  monitoraggio,
informazioni in merito  alle  sistemazioni  provvisorie  disposte  ai
sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010.