Art. 5 Norme finali 1. Le assegnazioni, al di fuori delle graduatorie ordinarie, effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), a favore dei nuclei oggetto della disposizione di cui all'art. 1, non sono incluse nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010. 2. I comuni trasmettono alla Regione, a fini di monitoraggio, informazioni in merito alle sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010.