Art. 16 
 
Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15,  «Mobilita'
                              pubblica» 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2015,
n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «3. La Provincia ha facolta' di sostenere finanziariamente la STA
con un contributo annuale di esercizio e con l'eventuale  concessione
di crediti, nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea  sugli
aiuti di Stato.» 
  2.  Nel  testo  tedesco  del  comma  2  dell'art.  28  della  legge
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: «Gemeinschaftslizenz»
e' sostituita dalle parole: «Lizenz der Europäischen Union». 
  3. Nel  testo  italiano  del  comma  2  dell'art.  28  della  legge
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «licenza comunitaria»
sono sostituite dalle parole: «licenza dell'Unione europea». 
  4.  Nel  testo  tedesco  del  comma  2  dell'art.  29  della  legge
provinciale 23 novembre 2015, n. 15,  le  parole:  «mit  öffentlicher
Ausschreibung» sono sostituite dalle parole: «mit Verfahren gemäß den
Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe». 
  5. Nel  testo  italiano  del  comma  2  dell'art.  29  della  legge
provinciale  23  novembre  2015,  n.  15,  le  parole:  «ad  evidenza
pubblica» sono sostituite dalle parole:  «ai  sensi  della  normativa
sugli appalti pubblici». 
  6.  Nel  testo  tedesco  del  comma  3  dell'art.  29  della  legge
provinciale 23 novembre 2015, n. 15,  le  parole:  «mit  öffentlicher
Ausschreibung» sono sostituite dalle parole: «mit Verfahren gemäß den
Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe». 
  7. Nel  testo  italiano  del  comma  3  dell'art.  29  della  legge
provinciale  23  novembre  2015,  n.  15,  le  parole:  «ad  evidenza
pubblica» sono sostituite dalle parole:  «ai  sensi  della  normativa
sugli appalti pubblici». 
  8. Il comma 2 dell'art. 30  della  legge  provinciale  23  novembre
2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti
di Stato, per le attivita' di cui al comma 1 possono essere  concessi
a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del  75
per cento della spesa ammessa.» 
  9.  Il  primo  periodo  del  comma  3  dell'art.  30  della   legge
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: 
    «3. Per le attivita' di car sharing,  intese  quale  integrazione
del  servizio  di  trasporto  pubblico  a  favore   della   mobilita'
sostenibile, possono essere concessi a soggetti  pubblici  e  privati
contributi per spese di investimento  e  di  esercizio  nella  misura
massima del 75 per cento della  spesa  ammessa,  nel  rispetto  della
disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.» 
  10. Il comma 2 dell'art. 31 della  legge  provinciale  23  novembre
2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e  nel  rispetto  della
disciplina dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di  Stato,  agli  enti
locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture  del  trasporto
pubblico di linea, alle societa' della Provincia o ad altri  soggetti
pubblici operanti nel settore  del  trasporto  pubblico  puo'  essere
concesso un contributo nella misura massima del 100 per  cento  della
spesa ammessa.»