Art. 16 Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilita' pubblica» 1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. La Provincia ha facolta' di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l'eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.» 2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: «Gemeinschaftslizenz» e' sostituita dalle parole: «Lizenz der Europäischen Union». 3. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «licenza comunitaria» sono sostituite dalle parole: «licenza dell'Unione europea». 4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «mit öffentlicher Ausschreibung» sono sostituite dalle parole: «mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe». 5. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle parole: «ai sensi della normativa sugli appalti pubblici». 6. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «mit öffentlicher Ausschreibung» sono sostituite dalle parole: «mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe». 7. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle parole: «ai sensi della normativa sugli appalti pubblici». 8. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, per le attivita' di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.» 9. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Per le attivita' di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilita' sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.» 10. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle societa' della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico puo' essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.»