Art. 25 
 
Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005,  n.  12,  «Misure
per garantire la qualita'  nel  settore  dei  prodotti  alimentari  e
   adozione del "marchio di qualita' con indicazione di origine"» 
 
  1.  Nel  testo  tedesco  del  comma  1  dell'art.  2  della   legge
provinciale  22  dicembre  2005,  n.  12,  le   parole:   «die   nach
Gemeinschaftsrecht einen  besonderen  Schutz  auf  Gemeinschaftsebene
genießen» sono sostituite dalle parole: «die nach  Unionsrecht  einen
besonderen Schutz auf EU-Ebene genießen». 
  2.  Nel  testo  italiano  del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «diritto comunitario»
sono sostituite dalle parole:  «diritto  dell'Unione  europea»  e  le
parole:  «nell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  parole:  «a
livello UE». 
  3. Nel comma 3 dell'art. 9  della  legge  provinciale  22  dicembre
2005, n. 12, le parole: «legislazione  comunitaria»  sono  sostituite
dalle parole: «legislazione dell'Unione europea». 
  4. Nel comma 1 dell'art. 11 della  legge  provinciale  22  dicembre
2005, n. 12, le parole: «diritto comunitario» sono  sostituite  dalle
parole: «diritto dell'Unione europea».