Art. 28 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti  dall'art.  2  si  provvede
mediante riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa
recata dall'art. 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997,  n.
4. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti  dall'art.  5  si  provvede
mediante riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa
recata dall'art. 20-quater della legge provinciale 13 febbraio  1997,
n. 4. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art.  15  si  provvede
mediante riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa
recata dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 26,  quantificati
in 76.750,00 euro per il 2017, in 77.000,00 euro per  il  2018  e  in
77.000,00 euro per  il  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del «Fondo globale  per  far  fronte  ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente
iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del  bilancio
di previsione 2017-2019. 
  5. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio. 
  6. Salvo quanto previsto ai commi da 1 a  4,  all'attuazione  della
presente legge si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.