Art. 10 Il revisore unico 1. Il revisore unico e' nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per una durata pari a quella del presidente. 2. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarita' nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla giunta regionale. 3. Al revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 241 del decreto legislativo n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.