Art. 10 
 
                          Il revisore unico 
 
  1. Il revisore unico e'  nominato  secondo  le  procedure  previste
dalla vigente normativa regionale in materia, per una durata  pari  a
quella del presidente. 
  2. Qualora il revisore  unico  accerti  gravi  irregolarita'  nella
gestione, deve fornire tempestiva informativa alla giunta regionale. 
  3. Al revisore  spetta  un  compenso  annuo  lordo  pari  a  quello
previsto dal  comma  1  dell'art.  241  del  decreto  legislativo  n.
267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con  esclusivo
riferimento  alla  classe  demografica  comprendente  i  comuni   con
popolazione di 10.000 abitanti.