Art. 11 Durata in carica e indennita' degli organi di governo dell'ente 1. La durata degli organi di governo dell'Ente parco di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) b) e c), e' fissata dallo statuto di cui all'art. 4. 2. Lo statuto dell'Ente parco determina, altresi', nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennita' mensile di carica spettante al presidente e ai componenti del consiglio direttivo. 3. L'impegno finanziario complessivo per l'indennita' degli organi dell'Ente parco non puo' superare il 15% del contributo annuale ordinario della Regione Basilicata.