Art. 11 
 
                    Durata in carica e indennita' 
                  degli organi di governo dell'ente 
 
  1. La durata  degli  organi  di  governo  dell'Ente  parco  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a) b) e c), e' fissata dallo statuto  di
cui all'art. 4. 
  2. Lo statuto dell'Ente parco  determina,  altresi',  nel  rispetto
della  normativa  vigente,  l'ammontare  dell'indennita'  mensile  di
carica  spettante  al  presidente  e  ai  componenti  del   consiglio
direttivo. 
  3. L'impegno finanziario complessivo per l'indennita' degli  organi
dell'Ente parco non puo'  superare  il  15%  del  contributo  annuale
ordinario della Regione Basilicata.