Art. 13 
 
                              Personale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1994, e  salvo
quanto disposto dall'art. 11, il personale dell'Ente parco e' messo a
disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli enti territorialmente
interessati o in dismissione, ai sensi  della  normativa  vigente  in
materia e del vigente Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  del
comparto regioni-enti locali, su richiesta del  presidente  dell'Ente
parco. 
  2. Il consiglio direttivo dell'Ente parco predispone  ed  adotta  i
piani triennali ed  annuali  dei  fabbisogni  e  la  relativa  pianta
organica che vengono approvati dalla  giunta  regionale,  secondo  le
modalita' di cui agli articoli 17  e  18  della  legge  regionale  n.
11/2006. 
  3. L'ente in carenza di  personale  idoneo  in  organico,  entro  i
limiti di spesa appositamente programmati  e  stanziati  nel  proprio
bilancio puo' acquisire temporaneamente, nel rispetto della normativa
vigente, servizi e personale esterno. 
  4. L'ente puo' altresi' organizzare corsi obbligatori di formazione
e di specializzazione per il proprio  personale,  i  cui  costi  sono
inseriti nel proprio bilancio di previsione.