Art. 13 Personale 1. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1994, e salvo quanto disposto dall'art. 11, il personale dell'Ente parco e' messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli enti territorialmente interessati o in dismissione, ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali, su richiesta del presidente dell'Ente parco. 2. Il consiglio direttivo dell'Ente parco predispone ed adotta i piani triennali ed annuali dei fabbisogni e la relativa pianta organica che vengono approvati dalla giunta regionale, secondo le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006. 3. L'ente in carenza di personale idoneo in organico, entro i limiti di spesa appositamente programmati e stanziati nel proprio bilancio puo' acquisire temporaneamente, nel rispetto della normativa vigente, servizi e personale esterno. 4. L'ente puo' altresi' organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, i cui costi sono inseriti nel proprio bilancio di previsione.