Art. 14 
 
                          Divieti generali 
 
  1. Sono vietate su tutto il  territorio  del  Parco  regionale  del
Vulture, le seguenti attivita': 
    a) la cattura, l'uccisione,  il  danneggiamento  ed  il  disturbo
delle specie animali, ad eccezione di quanto  eseguito  per  fini  di
ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo  gli
eventuali abbattimenti selettivi necessari per  ricomporre  equilibri
ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11,  comma  4,
legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
    b) a raccolta ed il danneggiamento  della  flora  spontanea,  dei
licheni e dei funghi, fatte salve le  attivita'  agro-silvo-pastorali
nel rispetto delle vigenti normative e i  diritti  reali  e  gli  usi
civici delle collettivita' locali, che  sono  esercitati  secondo  le
consuetudini locali (cosi' come recita l'art. 19, comma 4 della legge
regionale n. 28/1994); 
    c) l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti; 
    d) l'introduzione in ambiente naturale non  recintato  di  specie
vegetali o animali estranee alla flora ed alla fauna autoctona; 
    e) il prelievo di materiali di rilevante  interesse  geologico  e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di  ricerca
e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; 
    f) l'apertura e l'ampliamento di nuove cave, miniere e discariche
tranne che per i progetti gia' sottoposti a  valutazione  di  impatto
ambientale in data precedente all'entrata in  vigore  della  presente
legge; 
    g) l'introduzione  da  parte  di  privati,  di  armi,  esplosivi,
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se  non  autorizzata,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g)  della  legge
n. 157/1992; 
    h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo  ed
appositamente  attrezzate  ad  eccezione  del  campeggio   temporaneo
autorizzato; 
    i) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto  dalle  norme
regionale e nazionali,  in  particolare  il  decreto  legislativo  n.
152/2006 (testo  unico  ambiente)  come  modificato  dalla  legge  n.
116/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    j) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita'  secondo
quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e
dall'Ente parco per quanto attiene alle necessita'  di  tutela  delle
aree di cui all'art. 1; 
    k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade  statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori  all'esercizio  delle
attivita' agro-silvo-pastorali; 
    l) la circolazione di natanti a motore nei  bacini  lacustri,  ad
eccezione delle attivita' di sorveglianza, di soccorso e  per  eventi
culturali/sportivi promossi ed autorizzati dall'Ente parco; 
    m) la costruzione  nelle  zone  agricole  di  qualsiasi  tipo  di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie  alla  sicurezza  delle
abitazioni e degli impianti tecnologici, di  quelle  accessorie  alle
attivita'  agro-silvo-pastorali,   purche'   realizzate   utilizzando
tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni  temporanee
a protezione delle attivita' zootecniche; 
    n) lo  svolgimento  di  attivita'  pubblicitarie  e  segnalazioni
luminose al di fuori dei centri  urbani,  non  autorizzate  dall'Ente
parco; 
    o)  l'attivita'  di  prospezione,  ricerca  e   coltivazione   di
idrocarburi  sia  liquidi  che  gassosi  e  relative   infrastrutture
tecnologiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  18
aprile 1994, n. 526; 
    p) la realizzazione di  opere  che  comportino  la  modifica  del
regime e della qualita' delle acque, fatte  salve  quelle  necessarie
alla  sicurezza  delle  popolazioni  e   le   opere   minori   legate
all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali,  che
comunque non incidono sugli alvei naturali e  comunque  coerentemente
con le norme di tutela del Bacino idro-minerario del Vulture.