Art. 14 Divieti generali 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco regionale del Vulture, le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394; b) a raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, dei licheni e dei funghi, fatte salve le attivita' agro-silvo-pastorali nel rispetto delle vigenti normative e i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali (cosi' come recita l'art. 19, comma 4 della legge regionale n. 28/1994); c) l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti; d) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora ed alla fauna autoctona; e) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; f) l'apertura e l'ampliamento di nuove cave, miniere e discariche tranne che per i progetti gia' sottoposti a valutazione di impatto ambientale in data precedente all'entrata in vigore della presente legge; g) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g) della legge n. 157/1992; h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato; i) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme regionale e nazionali, in particolare il decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico ambiente) come modificato dalla legge n. 116/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; j) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1; k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali; l) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attivita' di sorveglianza, di soccorso e per eventi culturali/sportivi promossi ed autorizzati dall'Ente parco; m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche; n) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie e segnalazioni luminose al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; o) l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi e relative infrastrutture tecnologiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526; p) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime e della qualita' delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, che comunque non incidono sugli alvei naturali e comunque coerentemente con le norme di tutela del Bacino idro-minerario del Vulture.