Art. 15 
 
                 Divieti per il livello di tutela 1 
 
  1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela I di cui all'art.  1
sono operanti in particolare i seguenti ulteriori divieti: 
    a) la realizzazione di  opere  tecnologiche  ad  eccezione  degli
impianti  di  approvvigionamento  idrico  di   modesta   entita'   ed
antincendio, previa autorizzazione dell'Ente parco; 
    b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione
d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio  agli
impianti turistici e sportivi esistenti e quanto gia'  previsto,  per
le opere tecnologiche, dal PPE del  PTPAV  «Laghi  di  Monticchio»  e
successivo accordo quadro; 
    c)  le  utilizzazioni  boschive,  fatti  salvi   gli   interventi
necessari   alla   prevenzione   degli   incendi,   gli    interventi
fitosanitari, le  cure  colturali  e  gli  interventi  selvicolturali
ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia dei  boschi  e
comunque previsti dal PAF; 
    d) l'uso dei fitofarmaci, fatti  salvi  gli  interventi  ritenuti
dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia di ecosistemi  naturali
e semi-naturali; 
    e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere  di
mobilita', ad eccezione  di  quelle  di  servizio  per  le  attivita'
agro-silvo-pastorali.