Art. 16 Divieti per il livello di tutela 2 e 3 1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 2 di cui all'art. 1 sono operanti, oltre ai divieti generali di cui all'art. 14, il divieto delle utilizzazioni boschive su territori di proprieta' demaniale non previste nei piani di assestamento forestale gia' vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'Ente parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia dei boschi. 2. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 3 sono operanti i divieti generali di cui all'art. 14.