Art. 16 
 
               Divieti per il livello di tutela 2 e 3 
 
  1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 2 di cui all'art.  1
sono operanti, oltre ai divieti  generali  di  cui  all'art.  14,  il
divieto delle  utilizzazioni  boschive  su  territori  di  proprieta'
demaniale non previste  nei  piani  di  assestamento  forestale  gia'
vigenti e/o in fase di  approvazione  o  approvati  dall'Ente  parco,
fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli  incendi,
gli interventi fitosanitari,  le  cure  colturali  e  gli  interventi
selvicolturali ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia
dei boschi. 
  2. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 3  sono  operanti  i
divieti generali di cui all'art. 14.