Art. 17 Regime autorizzativo generale 1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, presuppone il parere dell'Ente parco da acquisire in sede di Conferenza di pianificazione di cui alla legge regionale n. 23/1999. 2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco vengono autorizzate dall'autorita' competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia. 3. A norma del decreto legislativo n. 42/2004, art. 142, lettera f) «le aree a parco e le riserve nazionali e regionali, nonche' i terreni di protezione esterne ai parchi» sono considerate di interesse paesaggistico e sottoposte a regime di vincolo. 4. Non sono sottoposti a regime autorizzativo gli interventi elencati all'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, in considerazione di quanto stabilito nell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata MiBACT e MATTM. 5. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi elencati all'allegato 1) previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139; le procedure di semplificazione sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.