Art. 17 
 
                    Regime autorizzativo generale 
 
  1. L'adozione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  generali  e  loro
varianti generali e parziali, per la parte  ricadente  nell'area  del
Parco, presuppone il parere dell'Ente parco da acquisire in  sede  di
Conferenza di pianificazione di cui alla legge regionale n. 23/1999. 
  2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del
perimetro del Parco  vengono  autorizzate  dall'autorita'  competente
territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali  vigenti
in materia. 
  3. A norma del decreto legislativo n. 42/2004, art. 142, lettera f)
«le aree a parco e  le  riserve  nazionali  e  regionali,  nonche'  i
terreni  di  protezione  esterne  ai  parchi»  sono  considerate   di
interesse paesaggistico e sottoposte a regime di vincolo. 
  4. Non  sono  sottoposti  a  regime  autorizzativo  gli  interventi
elencati all'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, fatto salvo
quanto previsto dal medesimo art.  149  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, in considerazione di quanto stabilito nell'intesa  stipulata
in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata MiBACT e MATTM. 
  5. Sono assoggettati a procedimento semplificato di  autorizzazione
paesaggistica tutti gli interventi elencati all'allegato 1)  previsto
dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
luglio  2010,  n.  139;  le   procedure   di   semplificazione   sono
disciplinate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto del  Presidente
della Repubblica medesimo.