Art. 18 Regime autorizzativo per il livello di tutela 1 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi: a) le opere tecnologiche cosi' come alla lettera a) dell'art. 15, comma 1; b) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosi' come definiti dalla normativa vigente. 2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della normativa in materia dandone comunicazione all'Ente parco.