Art. 18 
 
           Regime autorizzativo per il livello di tutela 1 
 
  1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 sono sottoposti  ad
autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi: 
    a) le opere tecnologiche cosi' come alla lettera a) dell'art. 15,
comma 1; 
    b) interventi di restauro e  di  risanamento  conservativo  e  di
ristrutturazione  edilizia  cosi'  come  definiti   dalla   normativa
vigente. 
  2.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  realizzare  interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi  della  normativa  in
materia dandone comunicazione all'Ente parco.