Art. 19 
 
           Regime autorizzativo per il livello di tutela 2 
 
  1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 16 sono sottoposti  ad
autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi: 
    a) opere che comportino modificazione del regime  e  la  qualita'
delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni; 
    b) opere tecnologiche quali  elettrodotti  con  esclusione  delle
opere  necessarie  alla   elettrificazione   rurale,   gasdotti   con
esclusione delle reti di  distribuzione,  acquedotti  con  esclusione
delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, con  esclusione
delle opere a servizio di impianti riconducibili a fonti  rinnovabili
quali l'eolico in corso di realizzazione  per  scelte  gia'  adottate
dalle singole amministrazioni  comunali  alla  data  dell'entrata  in
vigore della presente legge; 
    c) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di  nuove  opere
di mobilita' che comportino interventi  di  rilevante  trasformazione
del territorio. 
  2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, o
comunque soggetti a procedura di VIA e/o VIncA, che  siano  in  corso
d'opera alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i
soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro
e non oltre trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, l'elenco delle
opere accompagnato da  una  relazione  dettagliata  sullo  stato  dei
lavori contenente l'indicazione  del  luogo  ove  sono  depositati  i
relativi progetti esecutivi. In caso di mancata  comunicazione  delle
informazioni  previste  dal  presente  comma   l'ente   di   gestione
provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.