Art. 19 Regime autorizzativo per il livello di tutela 2 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 16 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi: a) opere che comportino modificazione del regime e la qualita' delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni; b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, con esclusione delle opere a servizio di impianti riconducibili a fonti rinnovabili quali l'eolico in corso di realizzazione per scelte gia' adottate dalle singole amministrazioni comunali alla data dell'entrata in vigore della presente legge; c) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilita' che comportino interventi di rilevante trasformazione del territorio. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, o comunque soggetti a procedura di VIA e/o VIncA, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni previste dal presente comma l'ente di gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.