Art. 2 
 
                         Gestione del Parco 
 
  1. Per la gestione del Parco  naturale  regionale  del  Vulture  e'
istituito con la presente legge, ai sensi dell'art. 23 della legge  6
dicembre 1991, n. 394, ed in applicazione dell'art.  16  della  legge
regionale n. 28/1994, un ente dotato  di  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico  denominato  «Ente  parco  naturale  regionale  del
Vulture», di seguito denominato «Ente parco». 
  2. L'Ente parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco
ed attua le attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita'
di cui all'art. 1. 
  3. L'Ente parco esercita anche il ruolo di ente gestore  della  ZSC
«Monte Vulture» in  applicazione  del  principio  di  semplificazione
amministrativa e, al fine di una migliore attuazione delle  politiche
di valorizzazione e di conservazione del territorio, attua  forme  di
cooperazione ai  sensi  dell'art.  133  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42.