Art. 2 Gestione del Parco 1. Per la gestione del Parco naturale regionale del Vulture e' istituito con la presente legge, ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994, un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico denominato «Ente parco naturale regionale del Vulture», di seguito denominato «Ente parco». 2. L'Ente parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1. 3. L'Ente parco esercita anche il ruolo di ente gestore della ZSC «Monte Vulture» in applicazione del principio di semplificazione amministrativa e, al fine di una migliore attuazione delle politiche di valorizzazione e di conservazione del territorio, attua forme di cooperazione ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.