Art. 20 Regime autorizzativo per il livello di tutela 3 1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali gia' approvati o comunque adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali e' subordinata al parere dell'Ente parco.