Art. 20 
 
           Regime autorizzativo per il livello di tutela 3 
 
  1. Nelle aree di zona 3 di cui  all'art.  1  sono  fatte  salve  le
previsioni  contenute  negli  strumenti  urbanistici  comunali   gia'
approvati o comunque adottati alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Successivamente all'entrata in vigore della  presente
legge, l'approvazione di  nuovi  strumenti  urbanistici  comunali  e'
subordinata al parere dell'Ente parco.