Art. 22 Piano per il Parco 1. Il consiglio direttivo dell'Ente parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il piano per il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalita' di cui all'art. 1, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed ha, altresi', valenza di Piano territoriale paesistico di Area Vasta, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM. 2. La proposta di Piano e' adottato dal consiglio direttivo, previo parere della comunita' del Parco, parere geologico e dei beni ambientali e comunque secondo le disposizioni della legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni 3. La proposta di piano, preventivamente sottoposta a procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, viene trasmessa alla giunta regionale per essere sottoposta alle procedure di cui all'art. 19, commi 5 e 6, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La giunta regionale esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, sottopone il testo definitivo del piano al consiglio regionale per l'approvazione. 5. La proposta di cui al comma 4 viene approvata dal consiglio regionale con legge anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l'ente abbia adottato la proposta di piano per il Parco, la regione esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 26, comma 4, lettera b). 7. Il piano per il Parco, anche nella sua valenza di piano paesistico, persegue nel rispetto del piano paesaggistico regionale, ove vigente, l'armonizzazione dei piani urbanistici locali e le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data di pubblicazione della legge regionale di approvazione e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM. 8. Al piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti. 9. Fino alla definitiva approvazione del piano per il Parco rimane in vigore il Piano territoriale paesistico di Area Vasta «Laghi di Monticchio» approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto dell'art. 19, comma 7 della legge regionale n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.