Art. 22 
 
                         Piano per il Parco 
 
  1. Il consiglio direttivo dell'Ente parco, entro un anno dalla  sua
costituzione, predispone il piano per il Parco,  nel  rispetto  della
vigente normativa statale e regionale di tutela  ambientale  e  delle
finalita' di cui all'art. 1, delle  quali  costituisce  strumento  di
attuazione ai sensi dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n.  394
ed ha, altresi', valenza di Piano  territoriale  paesistico  di  Area
Vasta, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre  2011
tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM. 
  2. La proposta di Piano e' adottato dal consiglio direttivo, previo
parere della  comunita'  del  Parco,  parere  geologico  e  dei  beni
ambientali e comunque secondo le disposizioni della legge n. 1150 del
1942 e successive modificazioni ed integrazioni 
  3. La proposta di piano, preventivamente sottoposta a procedura  di
Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, viene  trasmessa
alla giunta regionale per essere sottoposta  alle  procedure  di  cui
all'art. 19, commi 5 e 6, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. La giunta regionale esaminate le eventuali osservazioni  di  cui
al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n.  28,
sottopone il testo definitivo del piano al  consiglio  regionale  per
l'approvazione. 
  5. La proposta di cui al comma  4  viene  approvata  dal  consiglio
regionale con legge anche ai sensi e  per  gli  effetti  della  legge
regionale 12 febbraio  1990,  n.  3  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  6. Decorso il termine di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
senza che l'ente abbia adottato la proposta di piano per il Parco, la
regione esercita i poteri sostitutivi  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 26, comma 4, lettera b). 
  7. Il piano  per  il  Parco,  anche  nella  sua  valenza  di  piano
paesistico, persegue nel rispetto del piano paesaggistico  regionale,
ove vigente, l'armonizzazione  dei  piani  urbanistici  locali  e  le
indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione  sono
efficaci e  vincolanti,  dalla  data  di  pubblicazione  della  legge
regionale di approvazione e si sostituiscono ad eventuali  previsioni
difformi  degli   strumenti   urbanistici   locali,   in   attuazione
dell'intesa  stipulata  in  data  14  settembre  2011   tra   Regione
Basilicata, MiBACT e MATTM. 
  8. Al piano per il Parco  possono  essere  apportate  modifiche  ed
integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti. 
  9. Fino alla definitiva approvazione del piano per il Parco  rimane
in vigore il Piano territoriale paesistico di Area  Vasta  «Laghi  di
Monticchio» approvato con legge regionale 12 febbraio 1990,  n.  3  e
successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto  dell'art.  19,
comma 7 della legge regionale n. 28/1994 e  successive  modificazioni
ed integrazioni.