Art. 23 Piano pluriennale economico-sociale 1. Nel rispetto delle finalita' istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli articoli 22 e 25, l'Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle dell'Unione europea, del Governo nazionale, della regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettivita' residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi. 2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalita' di attuazione. In particolare promuove: a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali conformemente alle norme comunitarie; b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico; c) la concessione di servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi; d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, restauro anche ai fini dello sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse; e) l'uso del proprio marchio. 3. Il consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso dalla comunita' del Parco. 4. Il piano viene successivamente approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. Con le stesse procedure e modalita' si provvede all'aggiornamento del piano. 5. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.