Art. 23 
 
                 Piano pluriennale economico-sociale 
 
  1.  Nel  rispetto  delle  finalita'  istitutive  del  Parco,  delle
previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui
agli articoli 22 e 25, l'Ente parco promuove  iniziative,  coordinate
con quelle dell'Unione europea, del Governo nazionale, della  regione
e  degli  enti  locali  interessati,  atte  a  favorire  lo  sviluppo
economico,  sociale  e  culturale   delle   collettivita'   residenti
all'interno del parco e nei territori limitrofi. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili  la
cui durata deve essere coerente con il piano regionale  di  sviluppo.
Qualora il piano pluriennale economico e  sociale  comporti,  per  la
realizzazione degli interventi previsti, anche la  partecipazione  di
altri soggetti, il piano prevede le modalita' di attuazione. 
  In particolare promuove: 
    a) la  concessione  di  sovvenzioni  a  privati  ed  enti  locali
conformemente alle norme comunitarie; 
    b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione  e
per il risparmio energetico; 
    c) la concessione di servizi di carattere turistico-naturalistico
da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi; 
    d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di
attivita' tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali,
restauro anche ai fini dello sviluppo del turismo e  delle  attivita'
locali connesse; 
    e) l'uso del proprio marchio. 
  3.  Il  consiglio  direttivo  provvede  alla  adozione  del   piano
medesimo, tenuto conto del parere espresso dalla comunita' del Parco. 
  4. Il piano viene successivamente approvato dal consiglio regionale
su proposta  della  giunta  regionale.  Con  le  stesse  procedure  e
modalita' si provvede all'aggiornamento del piano. 
  5. Al finanziamento del  piano  pluriennale  economico  e  sociale,
possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli  altri
organismi interessati.