Art. 24 Trasferimento ed acquisizione di beni immobili 1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprieta' della regione, ricadenti nell'area del Parco, e' trasferita all'Ente parco. 2. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprieta' degli enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del Parco e necessari alla funzionalita' ed all'attivita' gestionale dell'Ente parco, puo' essere trasferita all'Ente parco su richiesta di quest'ultimo. 3. L'acquisizione di immobili di proprieta' privata e' disciplinata dall'art. 25 della legge regionale n. 28/1994. In particolare l'Ente parco puo', ai sensi del decreto legislativo n. 325/2001: a) espropriare e/o imporre servitu' di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalita' dell'area stessa; b) espropriare i siti interessati da emergenze geologiche storiche archeologiche naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il Parco, imponendo le relative servitu' di accesso. 4. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente parco.