Art. 24 
 
           Trasferimento ed acquisizione di beni immobili 
 
  1. La  gestione  del  patrimonio  forestale  e  degli  immobili  di
proprieta'  della  regione,  ricadenti  nell'area   del   Parco,   e'
trasferita all'Ente parco. 
  2. La  gestione  del  patrimonio  forestale  e  degli  immobili  di
proprieta'  degli  enti   territorialmente   interessati,   ricadenti
nell'area del Parco e necessari alla funzionalita'  ed  all'attivita'
gestionale dell'Ente parco, puo' essere trasferita all'Ente parco  su
richiesta di quest'ultimo. 
  3. L'acquisizione di immobili di proprieta' privata e' disciplinata
dall'art. 25 della legge regionale n. 28/1994. In particolare  l'Ente
parco puo', ai sensi del decreto legislativo n. 325/2001: 
    a) espropriare e/o imporre servitu'  di  passaggio  su  strade  e
sentieri interni all'area del Parco  e  necessari  ad  assicurare  la
funzionalita' dell'area stessa; 
    b)  espropriare  i  siti  interessati  da  emergenze   geologiche
storiche archeologiche naturalistiche ed artistiche, individuate  nel
piano per il Parco, imponendo le relative servitu' di accesso. 
  4. I terreni ed i  beni  immobili,  comunque  acquisiti  dall'ente,
fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente parco.