Art. 25 
 
                        Regolamento del Parco 
 
  1. Entro 6  mesi  dall'approvazione  dello  statuto,  l'Ente  parco
adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 22,  qualora
vigente, un regolamento che disciplina  l'esercizio  delle  attivita'
consentite entro il territorio del Parco. 
  2. Entro 1 mese dall'approvazione dello statuto l'Ente parco adotta
un regolamento per l'introduzione e il  trasporto  delle  armi  e  di
qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio
del Parco. 
  3. Il regolamento  e'  adottato  dal  consiglio  direttivo,  previo
parere della comunita'  del  Parco,  ed  e'  approvato  dalla  giunta
regionale. 
  4. Scaduto il termine di  cui  al  comma  1,  la  giunta  regionale
diffida l'ente inadempiente  ad  adottare  il  regolamento  entro  un
ulteriore  congruo  termine,  decorso   inutilmente   il   quale   il
regolamento  stesso  viene  approvato  dalla  giunta  regionale   nei
successivi sessanta giorni. 
  5. Il regolamento acquista efficacia  dopo  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata.
Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguare  alle
sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il  predetto
termine, le disposizioni del  regolamento  del  Parco  prevalgono  su
quelle dei comuni interessati.