Art. 25 Regolamento del Parco 1. Entro 6 mesi dall'approvazione dello statuto, l'Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 22, qualora vigente, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco. 2. Entro 1 mese dall'approvazione dello statuto l'Ente parco adotta un regolamento per l'introduzione e il trasporto delle armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco. 3. Il regolamento e' adottato dal consiglio direttivo, previo parere della comunita' del Parco, ed e' approvato dalla giunta regionale. 4. Scaduto il termine di cui al comma 1, la giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso viene approvato dalla giunta regionale nei successivi sessanta giorni. 5. Il regolamento acquista efficacia dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.