Art. 26 
 
                        Controllo e vigilanza 
 
  1. Gli atti fondamentali  dell'ente  sono  sottoposti  a  controllo
secondo le modalita' richiamate negli  articoli  4,  23  e  25  della
legge. 
  2. Gli atti fondamentali di contabilita' di cui all'art.  29  della
legge sono sottoposti al controllo preventivo della giunta  regionale
e del consiglio regionale secondo le modalita'  di  cui  all'art.  18
della legge regionale n. 11/2006. 
  3. La vigilanza sulla programmazione gestione  dell'Ente  parco  e'
esercitata dalla giunta regionale. 
  4. Nell'esercizio di tale potere la giunta regionale: 
    a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari; 
    b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al  compimento
di atti obbligatori per legge, quando l'ente  ne  ometta,  rifiuti  o
ritardi l'adempimento. 
  5. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di  legge  o
di direttive regionali, il consiglio  regionale,  su  proposta  della
giunta, delibera lo  scioglimento  del  consiglio  direttivo  e/o  la
rimozione del presidente. 
  6. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto  nomina
un commissario straordinario, il quale gestisce  l'ente  stesso  sino
alla  ricostituzione  dei  nuovi  organi,  che,  nel  rispetto  delle
procedure della presente legge, deve avvenire  entro  un  anno  dallo
scioglimento.