Art. 27 Sorveglianza 1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge e' affidata: a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'ente di gestione; b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, limitatamente al territorio di loro competenza, alla Polizia provinciale ed ai Carabinieri forestali della Basilicata; c) a Guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della legge regionale n. 21/2000; d) ai dipendenti dell'Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 28/1994; e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalita' la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni.