Art. 27 
 
                            Sorveglianza 
 
  1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza  dei
divieti ed obblighi imposti dalla presente legge e' affidata: 
    a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o
assegnate all'ente di gestione; 
    b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale,  limitatamente
al territorio di loro competenza,  alla  Polizia  provinciale  ed  ai
Carabinieri forestali della Basilicata; 
    c) a Guardie ecologiche volontarie riconosciute  ai  sensi  della
legge regionale n. 21/2000; 
    d) ai dipendenti dell'Ente parco,  appositamente  incaricati,  ai
sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 28/1994; 
    e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come
finalita' la tutela del  patrimonio  culturale  ed  ambientale,  alle
quali sia riconosciuta la qualifica di  guardia  giurata  secondo  le
norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni.