Art. 28 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Per la determinazione e la  disciplina  delle  violazioni  delle
norme contenute nella presente legge si  applicano  l'art.  30  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'art. 31 della  legge  regionale  28
giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.