Art. 29 Norme di gestione finanziaria e contabile 1. L'Ente parco disciplina la propria gestione finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011. 2. L'ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno successivo e il bilancio pluriennale. 3. L'anno finanziario e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. 4. Trascorso l'esercizio finanziario non e' piu' consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo. 5. Entro il 31 maggio l'ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 6. L'ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali. 7. Al bilancio di previsione e' allegata la relativa relazione del consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere. 8. Al rendiconto generale e' allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti. 9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere del revisore unico.