Art. 29 
 
              Norme di gestione finanziaria e contabile 
 
  1. L'Ente  parco  disciplina  la  propria  gestione  finanziaria  e
contabile secondo quanto previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni ed integrazioni e  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
2011. 
  2. L'ente adotta entro il 31  ottobre  il  bilancio  di  previsione
dell'esercizio  finanziario  dell'anno  successivo  e   il   bilancio
pluriennale. 
  3. L'anno finanziario  e  l'esercizio  finanziario  coincidono  con
l'anno solare. 
  4.  Trascorso  l'esercizio  finanziario  non  e'  piu'   consentito
assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo. 
  5. Entro il 31 maggio l'ente approva il rendiconto  generale  della
gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio
ed il conto del patrimonio. 
  6.  L'ente  deve  curare  la  tenuta  degli  inventari   dei   beni
patrimoniali e demaniali. 
  7. Al bilancio di previsione e' allegata la relativa relazione  del
consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi  di  gestione
da raggiungere. 
  8. Al rendiconto generale e' allegata  una  relazione  illustrativa
del   significato   economico   e   finanziario   delle    risultanze
contabilizzate e degli obiettivi raggiunti. 
  9. Al bilancio di previsione ed  al  rendiconto  di  gestione  sono
allegate le relazioni con il relativo parere del revisore unico.