Art. 30 Entrate dell'Ente parco 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari della regione e degli altri enti pubblici; b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed altri eventuali contributi dello Stato; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti di diretta pertinenza dell'ente; g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente; h) risorse trasferite dalla regione in funzione delle royalties incassate ai sensi della legge regionale n. 43/1996 e successive modificazioni ed integrazioni testo aggiornato e coordinato con legge regionale 7 agosto 2003, n. 28, con legge regionale 1° marzo 2005, n. 21, con legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e con legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, finalizzate alla tutela del Bacino idro-minerario del Vulture; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'ente.