Art. 30 
 
                       Entrate dell'Ente parco 
 
  1.  Costituiscono  entrate  dell'Ente  parco,   da   destinare   al
conseguimento dei fini istitutivi: 
    a) i contributi ordinari e straordinari  della  regione  e  degli
altri enti pubblici; 
    b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4,  lettera  d)
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed  altri  eventuali  contributi
dello Stato; 
    c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; 
    d) i lasciti, le donazioni e le  erogazioni  liberali  in  denaro
disciplinate dalla normativa vigente; 
    e) gli eventuali redditi patrimoniali; 
    f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso
e le tariffe dei servizi forniti di diretta pertinenza dell'ente; 
    g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle  inosservanze  delle
norme e dei provvedimenti emanati dall'ente; 
    h) risorse trasferite dalla regione in funzione  delle  royalties
incassate ai sensi della legge  regionale  n.  43/1996  e  successive
modificazioni ed integrazioni testo aggiornato e coordinato con legge
regionale 7 agosto 2003, n. 28, con legge regionale 1° marzo 2005, n.
21, con legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e con legge regionale 27
gennaio 2015, n. 5, finalizzate alla tutela del Bacino idro-minerario
del Vulture; 
    i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'ente.