Art. 31 Misure di incentivazione 1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 23 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e tutte le misure di incentivazione previste dai Fondi comunitari (PO-FESR e POR per le aree naturali protette) e dal PAF (Prioritized Action Framework) generali e sito-specifiche previste per la Zona speciale di conservazione Monte Vulture.