Art. 31 
 
                      Misure di incentivazione 
 
  1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le
misure di incentivazione previste dall'art. 7 della legge 6  dicembre
1991, n. 394 e dall'art. 23 della legge regionale 28 giugno 1994,  n.
28 e successive modificazioni ed integrazioni e tutte  le  misure  di
incentivazione previste dai Fondi comunitari (PO-FESR e  POR  per  le
aree naturali protette) e  dal  PAF  (Prioritized  Action  Framework)
generali  e  sito-specifiche  previste  per  la  Zona   speciale   di
conservazione Monte Vulture.