Art. 32 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Sino alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi  Lucani
di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio  2017,
n. 19, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza  del
Parco naturale regionale del Vulture sono affidate a  un  commissario
che esercita le funzioni  del  presidente,  del  consiglio  direttivo
oltre che del direttore. 
  2. Il commissario, in applicazione della legge regionale 24  luglio
2017, n. 19, art.  22,  comma  3,  e'  individuato  tra  i  dirigenti
regionali  e  nominato  con  decreto  del  presidente  della   giunta
regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio  regionale  e  non
percepisce alcun compenso. 
  3. Al commissario sono riconosciute le spese di  missione  connesse
all'espletamento  dell'incarico  in  base   alle   disposizioni   del
regolamento  interno  per  le  missioni  dei  dirigenti  regionali  e
nell'ambito delle risorse finanziarie gia' stanziate in bilancio  per
le spese di missione  dei  dipendenti  regionali,  nel  rispetto  del
vincolo  finanziario  stabilito  dal  comma  12   dell'art.   6   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
in legge n. 122/2010. 
  4. Il revisore dei conti viene nominato sulla  base  della  vigente
normativa  regionale  e  l'incarico  cessa,  in   ogni   caso,   alla
costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.