Art. 32 Norma transitoria 1. Sino alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza del Parco naturale regionale del Vulture sono affidate a un commissario che esercita le funzioni del presidente, del consiglio direttivo oltre che del direttore. 2. Il commissario, in applicazione della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, art. 22, comma 3, e' individuato tra i dirigenti regionali e nominato con decreto del presidente della giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e non percepisce alcun compenso. 3. Al commissario sono riconosciute le spese di missione connesse all'espletamento dell'incarico in base alle disposizioni del regolamento interno per le missioni dei dirigenti regionali e nell'ambito delle risorse finanziarie gia' stanziate in bilancio per le spese di missione dei dipendenti regionali, nel rispetto del vincolo finanziario stabilito dal comma 12 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010. 4. Il revisore dei conti viene nominato sulla base della vigente normativa regionale e l'incarico cessa, in ogni caso, alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.