Art. 34 Procedure di ampliamento del Parco 1. L'ampliamento o riduzione della superficie compresa nel Parco e' possibile previa proposta da parte delle amministrazioni comunali interessate, inoltrata all'Ente parco che esprime parere di congruenza ed inoltra la richiesta alla Regione Basilicata, la quale avvia le necessarie procedure amministrative che seguono l'iter istitutivo previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28. 2. L'ampliamento o riduzione di porzioni di territorio del Parco e' anche possibile in seguito ad evidenze scientifiche, naturalistiche, archeologiche, geologiche e paesaggistiche, o di altri interessi socio-economici rilevate in sede di pianificazione, pertanto il piano del Parco puo' prevedere una perimetrazione definitiva anche di territori esterni alla perimetrazione iniziale, purche' avvenga mediante approvazione dei consigli comunali interessati e secondo le procedure normative vigenti.