Art. 34 
 
                 Procedure di ampliamento del Parco 
 
  1. L'ampliamento o riduzione della superficie compresa nel Parco e'
possibile previa proposta da  parte  delle  amministrazioni  comunali
interessate,  inoltrata  all'Ente  parco  che   esprime   parere   di
congruenza ed inoltra la richiesta alla Regione Basilicata, la  quale
avvia le  necessarie  procedure  amministrative  che  seguono  l'iter
istitutivo previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge
regionale 28 giugno 1994, n. 28. 
  2. L'ampliamento o riduzione di porzioni di territorio del Parco e'
anche possibile in seguito ad evidenze scientifiche,  naturalistiche,
archeologiche, geologiche e  paesaggistiche,  o  di  altri  interessi
socio-economici rilevate in sede di pianificazione, pertanto il piano
del Parco puo'  prevedere  una  perimetrazione  definitiva  anche  di
territori  esterni  alla  perimetrazione  iniziale,  purche'  avvenga
mediante approvazione dei consigli comunali interessati e secondo  le
procedure normative vigenti.