Art. 4 
 
                               Statuto 
 
  1. In applicazione dell'art. 16, comma 4 della legge  regionale  n.
28/1994  l'Ente  parco  adotta  un  proprio  statuto  che,  ai  sensi
dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed  in  conformita'
con i principi della presente legge, prevede in particolare: 
    a) la sede del Parco; 
    b) i criteri e le modalita' di  composizione  e  di  designazione
degli organi statutari, di  convocazione  e  di  funzionamento  degli
stessi, nonche' i loro compiti; 
    c) i criteri  e  le  modalita'  di  designazione  e  compiti  del
direttore; 
    d)  le  modalita'  di  partecipazione  popolare  e  le  forme  di
pubblicita' degli atti. 
  2. In sede di prima  applicazione  lo  statuto  e'  adottato  dalla
comunita' del Parco entro sessanta giorni dal suo insediamento ed  e'
approvato  dal  consiglio  regionale,  su   proposta   della   giunta
regionale, con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 della  legge
regionale n. 11/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Decorso il termine di cui  al  comma  precedente  senza  che  la
comunita' del Parco abbia adottato lo statuto,  la  giunta  regionale
esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal  successivo
art. 25. 
  4. Le successive  modifiche  ed  integrazioni  dello  statuto  sono
adottate  dalla  comunita'  del  Parco  e  sottoposto  al   controllo
regionale secondo le procedure di cui al comma 2. 
  5. L'adeguamento dello statuto a successive leggi regionali che non
comportino modifiche sostanziali e' da considerarsi atto vincolato e,
pertanto, non soggetto all'iter di cui al comma precedente. 
  6. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della  regione
ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.