Art. 4 Statuto 1. In applicazione dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 28/1994 l'Ente parco adotta un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in conformita' con i principi della presente legge, prevede in particolare: a) la sede del Parco; b) i criteri e le modalita' di composizione e di designazione degli organi statutari, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonche' i loro compiti; c) i criteri e le modalita' di designazione e compiti del direttore; d) le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti. 2. In sede di prima applicazione lo statuto e' adottato dalla comunita' del Parco entro sessanta giorni dal suo insediamento ed e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la comunita' del Parco abbia adottato lo statuto, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 25. 4. Le successive modifiche ed integrazioni dello statuto sono adottate dalla comunita' del Parco e sottoposto al controllo regionale secondo le procedure di cui al comma 2. 5. L'adeguamento dello statuto a successive leggi regionali che non comportino modifiche sostanziali e' da considerarsi atto vincolato e, pertanto, non soggetto all'iter di cui al comma precedente. 6. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.