Art. 6 Presidente 1. Il presidente dell'Ente parco e' nominato dal consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 32/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla comunita' del Parco. 2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina le attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo, esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.