Art. 6 
 
                             Presidente 
 
  1.  Il  presidente  dell'Ente  parco  e'  nominato  dal   consiglio
regionale, secondo le procedure previste  dalla  legge  regionale  n.
32/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di  un
elenco di massimo cinque nominativi  designati  dalla  comunita'  del
Parco. 
  2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina
le attivita', convoca e presiede le sedute del  consiglio  direttivo,
esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991,  n.
394, e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.