Art. 7 
 
                  Consiglio direttivo e competenze 
 
  1. Il consiglio direttivo dell'Ente parco e' nominato  con  decreto
del presidente della giunta regionale ed e' composto  dal  presidente
del Parco e da un numero di componenti designati dalla comunita'  del
Parco secondo criteri e modalita' stabiliti nello statuto,  idonei  a
garantire la rappresentativita'  di  tutti  i  comuni  dell'area  del
Parco. 
  2. Il consiglio direttivo puo' eleggere al proprio interno un  vice
presidente, secondo le modalita'  con  le  funzioni  stabilite  dallo
statuto dell'Ente parco. 
  3. Il consiglio direttivo adotta  il  piano  per  il  Parco  ed  il
regolamento  del  parco,  il  bilancio  di  previsione  ed  il  conto
consuntivo, adotta  ed  approva  i  programmi  di  spesa,  assume  le
deliberazioni e gli altri provvedimenti di  competenza,  esercita  le
funzioni ad esso attribuite dallo statuto o da questo non  attribuite
ad altri organi. 
  4. Il consiglio direttivo  adotta  altresi'  il  piano  pluriennale
economico-sociale di cui al successivo art. 22 con le modalita' e  le
procedure nello stesso previste. 
  5. Il consiglio direttivo per le sue attivita' puo' avvalersi di un
organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i  criteri  e
le modalita' stabilite nello statuto.